1.2. La responsabilità amministrativa degli Enti.
Con l’emanazione del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche il “Decreto”
o il “D. Lgs. n. 231/2001”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”, entrato in
vigore il 4 luglio successivo, il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale
in materia di responsabilità delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità
giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, l’”Ente” o
gli “Enti”), fra l’altro, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione di Bruxelles del
26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della
Comunità Europea o degli Stati membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre
1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche e internazionali.
Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la
responsabilità degli enti connessa al compimento, in forma consumata o tentata, di
alcuni reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da
esponenti dei vertici aziendali (i cd. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente
“apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i
cd. “sottoposti”).
In ossequio al principio di personalità definito all’art. 27 Cost., è la persona fisica
autrice del reato l’unica destinataria delle sanzioni penali; da ciò la conseguenza che,
tradizionalmente, non si è mai ritenuto di riservare spazio alcuno all’imputazione
dell’ente. Con l’adozione del D. Lgs. n. 231/2001, è stato introdotto nel nostro
ordinamento un sistema per così dire “ibrido” di responsabilità dell’Ente che,
benché definita “amministrativa” dal Decreto stesso, presenta alcune delle
caratteristiche tipiche del sistema penale nonché alcune peculiarità tipiche del
processo regolato dal codice di procedura penale, generalmente applicabile, in
quanto compatibile (art. 34 del Decreto).
Fermo quindi il principio “societas delinquere non potest”, si è costruito un sistema
che consente di sanzionare l’Ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso
taluno dei reati specificamente richiamati dal Decreto (i cd. “Reati Presupposto”).
La responsabilità della persona giuridica è autonoma rispetto a quella della persona
fisica che ha commesso il reato ed a questa si affianca. L’autonomia della
responsabilità dell’Ente presuppone che essa sussista anche quando l’autore del
reato non è stato identificato o non è imputabile e/o il reato si è estinto per una
causa diversa dall’amnistia.
Inoltre, per assumere rilevanza ai fini dell'imputazione della responsabilità in capo
all’Ente ai sensi del Decreto, si prevede che i Reati Presupposto siano commessi,
anche solo parzialmente, “nell’interesse o a vantaggio” dell’Ente medesimo da parte