(D) in caso di Segnalazione non rilevante ai sensi del Decreto
Whistleblowing; se rilevante ed inquadrata come Segnalazione
Ordinaria, per altre tematiche riguardanti l'attività della Società,
informa le competenti funzioni aziendali e viene gestita secondo i
criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti;
(iii) considerare come ammissibile la Segnalazione e procedere con l’Istruttoria nel
merito in presenza di una Segnalazione rilevante ai sensi del Decreto
Whistleblowing.
In ogni caso, il Comitato Whistleblowing deve:
(i) informare l’OdV dell’esito della Valutazione Preliminare;
(ii) fornire il riscontro al Segnalante entro tre mesi, dalla data dell’avviso di
ricevimento (si veda paragrafo 8.3 (a) (ii)) o, in mancanza di tale avviso, entro
tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della
Segnalazione, in caso di archiviazione preliminare.
c) Fase 3 –Istruttoria nel merito: il Comitato Whistleblowing a seguito della Fase 2, una
volta valutata la pertinenza della Segnalazione rispetto al Decreto Whistleblowing,
procede:
(i)
con l'attività di indagine e di analisi del merito, anche attraverso il supporto delle
competenti funzioni aziendali e/o tramite l'ausilio di consulenti nel rispetto dei
principi di imparzialità e riservatezza (secondo le previsioni dell’art. 12 del
Decreto Whistleblowing), In particolare, per lo svolgimento dell’istruttoria, il
Comitato Whistleblowing può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo
allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il
canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove
necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici aziendali, avvalersi
del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste,
avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del
Segnalante e del Segnalato.
Le funzioni eventualmente coinvolte operano quali soggetti autorizzati e sono
tenute al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto
Whistleblowing. L’accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente ai
soggetti espressamente autorizzati e limitatamente alle informazioni strettamente
necessarie allo svolgimento delle attività di gestione e istruttori;
(ii)
a formalizzare entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento (si veda
paragrafo 8.3 (a) (ii)) o in mancanza entro tre mesi dalla scadenza del termine di
sette giorni dalla data di presentazione della Segnalazione gli esiti degli
accertamenti svolti in un apposito documento. Tale documento deve indicare le
informazioni indicate al paragrafo 10.
(iii)
a fornire il riscontro al Segnalante;
(iv)
ad informare l’OdV della conclusione della Valutazione nel merito.
d) Fase 4 – Conclusione dell'Istruttoria: terminata l’attività della Fase 3 il Comitato
Whistleblowing deve comunicare l'esito, tramite una relazione scritta, dettagliando
l'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV:
(i)
in caso di esito negativo archiviando con adeguata motivazione l'indagine se